Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Ultima modifica 28 maggio 2024

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che “L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

 


 

Elenco dei procedimenti amministrativi

 


 

I termini indicati nella tabella sono i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

Questa Amministrazione, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30/04/2018, che ha individuado:

  • nei dirigenti di Settore le figure apicali cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei Responsabili di Servizio (P.O.) o degli incaricati di Alta Professionalità inadempienti;
  • nel Segretario generale pro tempore la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei dirigenti di settore inadempienti;

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere.

E’ possibile utilizzare l’apposita modulistica, inoltrandola:

PEC: comune.vasto@legalmail.it - Questa PEC accetta messaggi SOLO provenienti da altra casella PEC.

Chi non è provvisto di casella PEC inviare un messaggio dalla propria casella ordinaria all'indirizzo: comune.vasto@comune.vasto.ch.it

Presso l'Ufficio Protocollo sito al piano terra presso in Piazza Barbacani, 2 -66054 Vasto (CH)

Modulo_richiesta_potere_sostitutivo
28-05-2024

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deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30.04.2018 -Attribuzione poteri sost. al Segretario pro-tempore
28-05-2024

Allegato 771.59 KB formato pdf


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